“Il Codice Civile italiano stabilisce che i minori, fino al compimento del 18° anno di vita non hanno la capacità di agire (articolo 2 del codice civile), ossia non possono compiere atti che comportino l’esercizio di diritti e l’assunzione di obblighi, né possono allontanarsi senza permesso dalla casa dei propri genitori (articolo 318 del codice civile). In base all’art. 109 del TULPS (Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza), gli albergatori possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.
Pertanto l’albergatore ha l’obbligo morale oltre che giuridico di richiedere ad uno dei genitori (o a chi esercita la potestà) il consenso scritto, allegando una copia del documento di identità.”
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